Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui all'articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui all'articolo 1.
      3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, fissandola comunque entro il successivo anno.